A chi è rivolto

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili (fabbricati, aree e terreni) ubicati nel territorio comunale; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

Descrizione

La Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) ha istituito la “NUOVA IMU”, unificando i tributi IMU e TASI. Di conseguenza dall’01.01.2020, non essendo la TASI ormai più in vigore, vengono meno le precedenti ripartizioni del tributo tra il proprietario e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta solo dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione), secondo le regole ordinarie già vigenti ante 2020.

L'ufficio tributi svolge l’attività di aggiornamento della banca dati soggetti passivi, di controllo ed accertamento in caso di omessa denuncia e/o omesso-parziale versamento, di istruttoria e perfezionamento delle istanze di rimborso, di gestione contabile dei versamenti dei tributi in autoliquidazione e da attività di accertamento, di attivazione della riscossione coattiva.

Come fare

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi telefonicamente, via e-mail o presentandosi direttamente allo sportello.

Cosa serve

Dichiarazione IMU, l'obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta da dichiarazioni già presentate, comunque non conoscibili dal comune.

Cosa si ottiene
Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

  • I contribuenti effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, con scadenza: 17 giugno (ACCONTO) e 16 dicembre (SALDO). In ogni caso è nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
  • La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019).
  • Gli avvisi di accertamento esecutivi vanno assolti entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Costi

Il servizio è gratuito 

Per la quantificazione dell’imposta si rimanda al calcolatore e all’informativa relativa alle aliquote deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.

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Condizioni di servizio
Documenti

Ultimo Aggiornamento

30
Apr/24

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